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Avv. Alice Brancati,
Pavesio e Associati with Negri-ClementiLa Legge sul diritto d'autore (LDA) prevede alcuni casi in cui il diritto di cronaca e critica prevalgono sui diritti di privativa, conseguendone la libera utilizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore. Nello specifico e per quanto qui interessa, viene in rilievo innanzitutto l'Art. 65, secondo comma, LDA, che autorizza la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette utilizzate «in occasione di avvenimenti di attualità», sebbene soltanto «ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo», e fatta salva in ogni caso l’indicazione della fonte, incluso il nome dell’autore (salvo in caso di impossibilità). L'Art. 70, ai commi 1 e 1 bis, prevede altri due casi di libera utilizzazione. Il primo consente la libera riproduzione di riassunti, citazioni, brani o parti d’opera, purché effettuati «per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera». La norma precisa, inoltre, che «se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve […] avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Il secondo, invece, autorizza «la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro».
La formulazione di queste previsioni lascia chiaramente ampio margine di interpretazione, il che però comporta altresì alcuni dubbi applicativi. La giurisprudenza in più occasioni si è espressa per chiarire il significato delle regole sulla libera utilizzazione, fornendone spesso un'interpretazione in chiave restrittiva. A proposito del diritto di cronaca, ad esempio, il Tribunale di Roma ha interpretato i «limiti dello scopo informativo» previsti dall'Art. 65, comma II, LDA come un'esclusione di qualsiasi utilizzazione che non sia transitoria, comportando pertanto la preclusione della riproduzione di opere su pubblicazioni che restino pubblicate negli archivi online. Analogamente, la giurisprudenza ha a più riprese interpretato in maniera restrittiva gli usi di critica o discussione che «non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera» e avvengano per «finalità illustrative e per fini non commerciali», escludendo l'applicabilità dell'Art. 70, comma I, LDA per prodotti che avevano sì finalità di discussione o critica, ma erano comunque destinati alla commercializzazione.
Proprio su quest'ultimo requisito sembra essersi di recente discostato dall'interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Lucca, con la sentenza n. 616 del 26 novembre 2023, nella quale è stata riconosciuta l'applicazione dell'Art. 70, comma I, LDA per la rivista d’arte contemporanea AW ArtMag, ammettendo quindi la riproducibilità a fini di critica di un’opera tutelata anche in un prodotto destinato alla commercializzazione. In ogni caso, questa sentenza difficilmente potrà costituire un punto di riferimento per l'interpretazione della normativa in questione, giacché dal testo risulta difficile ricostruire sia i fatti, sia le ragioni alla base della decisione. Appare pertanto difficile immaginare un'applicazione estensiva del principio di diritto applicato nel caso di specie.
In un comunicato del 12 gennaio 2024 pubblicato in occasione della mostra su Giorgio Morandi a Palazzo Reale di Milano, la Siae si è espressa in merito alla libera utilizzazione ai fini di cronaca, dichiarando che la LDA permette l'utilizzo di una sola immagine di artista tutelato per un solo articolo che possa essere considerato articolo di "cronaca", articolo di segnalazione o trafiletto, (cioè, che annunci la mostra con le indicazioni fondamentali).
L'interpretazione fornita dalla Siae ha generato numerose polemiche da parte di diverse testate giornalistiche, che hanno denunciato l'arbitrarietà della limitazione a una sola immagine per la riproduzione ai fini di cronaca. A fronte dello scalpore mediatico, in data 30 maggio 2024 il Presidente della Siae Salvatore Nastasi ha dichiarato che la Siae si stava «adoperando per venire incontro alle realtà editoriali e alla circolazione delle notizie, senza però venir mai al fondativo impegno di tutelare e valorizzare il diritto d’autore» e che avrebbe innalzato il suddetto limite di una fotografia per articolo.
Di conseguenza, in data 12 giugno 2024 la Siae ha pubblicato una nuova edizione del Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative, che alla voce «Diritto di cronaca» oggi prevede quanto segue: «sono esenti dal pagamento le riproduzioni fino ad un numero massimo di quattro riproduzioni di opere tutelate per ogni articolo, su carta, digitale e online, senza alcuna limitazione di dimensioni. Sono escluse dall’esenzione le riproduzioni di opere tutelate a corredo di articoli con finalità diversa dalla cronaca, come articoli con finalità illustrativa, documentaristica o scientifica o che in qualche modo abbiano carattere promozionale, pubblicitario, pubbliredazionale, ovvero si tratti di recensioni a pagamento, ecc.».
Deve certamente accogliersi con favore il nuovo approccio più liberale da parte della Siae, anche se occorre comunque rilevare che l'innalzamento a quattro fotografie è stato adottato in generale e senza proporre, invece, criteri che tengano conto delle diverse tipologie di pubblicazione (ad esempio, su carta e online).
Per quanto riguarda la riproduzione di particolari e/o dettagli, il Compendio, ancora nell'ultima edizione di giugno 2024, così riporta: «la riproduzione di particolari e/o dettagli di un’opera è consentita liberamente, previo pagamento dei relativi diritti, solo qualora l’opera venga riprodotta anche nella sua versione integrale. Al contrario, la riproduzione del solo particolare/dettaglio di un’opera dovrà essere sempre espressamente autorizzata dall’Avente Diritto».
Pare, dunque, che per la Siae in ogni caso debbano pagarsi i diritti e tale prassi è espressa in termini generali, senza essere accompagnata da una analisi di quanto disposto dall’art. 70 LDA in merito al diritto di critica o all'uso a fini didattici o di ricerca.
Alice Brancati è associate e membro del dipartimento arte dello studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi. Appassionata di diritto d’autore e diritto dell’arte, si è laureata con lode e menzione all’Università degli Studi di Torino, presentando una tesi di diritto internazionale sulle problematiche del riconoscimento del diritto d’autore per l’arte digitale. Nel suo percorso accademico si è specializzata in questa materia frequentando, fra gli altri, il corso offerto dalla Harvard Law School in materia di copyright e quello di da Christie’s Education sulla Crypto Art. Ha, inoltre, approfondito gli studi in diritto internazionale, comparato e dell’arbitrato frequentando il Center for Transnational Legal Studies a Londra e partecipando al progetto Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.